Dal 1° aprile 2019 è cambiata la modalità di richiesta degli Assegni al Nucleo Familiare. Le domande di ANF vanno infatti presentate all’Inps esclusivamente per via telematica da parte del lavoratore, e non più in forma cartacea al proprio datore di lavoro, usando il pin Inps o fruendo dei servizi di patronato.
Il pagamento continuerà, tuttavia, ad essere effettuato mensilmente in busta paga. Lo ha comunicato l’Inps con una circolare, spiegando che la nuova modalità garantirà il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurerà una maggiore aderenza alla normativa sulla protezione dei dati personali.
La nuova procedura riguarda i lavoratori dipendenti di aziende non agricole del settore privato.
Solo i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, i cosiddetti OTI, e i lavoratori del settore pubblico non sono interessati dalla novità: queste categorie potranno quindi continuare con la vecchia procedura, ovvero la presentazione del modulo cartaceo ai rispettivi enti e datori di lavoro.
L’Assegno al Nucleo Familiare è un sostegno economico erogato dall’INPS, esente da imposizione fiscale (da non confondere con le detrazioni fiscali per i familiari a carico), che riguarda le famiglie dei lavoratori dipendenti in attività, dei titolari di pensioni a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori parasubordinati, dei titolari di prestazioni antitubercolari e di prestazioni a sostegno del reddito, quali per esempio la NASPI.
L’erogazione della cifra è prevista nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno in base ai redditi dell’anno precedente: ad esempio per il periodo 01/07/2019-30/06/2020 l’assegno al nucleo familiare è calcolato in base ai redditi del 2018.
L’importo dell’assegno varia anche in base alla consistenza numerica del nucleo familiare e alla sua composizione. Appartengono al nucleo familiare:
- il richiedente;
- il coniuge/parte di unione civile, che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente.
Come detto, la modalità precedente consisteva nella presentazione di una domanda cartacea da parte del lavoratore al datore di lavoro cui era attribuito, quindi, non solo il ruolo di “anticipatore” di questa prestazione, ma anche l’onere del calcolo.
Si stima che i lavoratori aventi diritto siano circa 2 milioni 800 mila: una platea così vasta di beneficiari porta ad oggettive difficoltà per l’Inps nel controllare correttezza degli importi ed effettiva erogazione degli ANF agli aventi diritto.
La nuova modalità, rovesciando il flusso informativo, con l’Istituto che calcola ed indica ai datori di lavoro l’esatto importo massimo da erogare, rappresenta un passo ulteriore nella telematizzazione dell’attività dell’Inps e uno strumento utile a monitorare e razionalizzare una spesa così significativa in termini economici ma anche “valoriali”, essendo finalizzata a sostenere le famiglie.
Gli Operatori del Patronato ACLI, come sempre, sono disponibili a fornire una consulenza completa e professionale, alle famiglie e a tutti gli interessati, presso gli sportelli e su appuntamento.