NUOVO SERVIZIO il mio Caf online

PUOI COMPILARE IL 730 INVIANDOCI LA DOCUMENTAZIONE CON IL NUOVO SERVIZIO “ILMIOCAFONLINE” DEL PORTALE myCAF e caricare tu stesso la documentazione. 

Hai un computer e uno scanner? Si può fare il 730 con noi online! Sarà proprio l’operatore della tua sede di riferimento a compilarlo, come sempre. 

Ecco alcuni passaggi:

  1. Contattare la sede CAF ACLI di riferimento (Ravenna – Faenza – Lugo) – i contatti sono riportati in calce.
  2. Concordare con l’operatore se il 730 da compilare è singolo o congiunto, dando le informazioni a riguardo.
  3. ACCEDI AL PORTALE myCAF 
  4. Caricare sul proprio profilo myCAF la documentazione (guarda il video qui sotto)
https://www.acliravenna.it/wp-content/uploads/2020/04/my-Caf-Acli-Ravenna.mp4

Documenti che possono essere utili: 

–          Carta di identità e codice fiscale

–          Delega per accesso alla precompilata (scaricabile QUI)

–          Codici fiscali dei familiari a carico

–          Indicare se ci sono state variazioni di residenza nel 2020 o nel 2021 e i relativi dati temporali ed indirizzi.

–           Certificazione Unica 2021 (CU 2020 redditi 2020) per ogni rapporto lavorativo/pensione percepito nel 2020

–          Dati catastali degli immobili (escluso per chi ha già compilato da noi il 730 lo scorso anno se NON ha avuto variazioni)

–       Oneri detraibili e deducibili (l’elenco è scaricabile QUI)

L’operatore verificherà la documentazione, vi potrà chiedere la documentazione mancante o poco chiara, e dopodiché inizierà la compilazione della vostra dichiarazione dei redditi.

Ecco i numeri da contattare per ogni sede:

–          SEDE in Viale G.Galilei n. 45 (Ravenna) Tel. 0544-270709 o 0544-490100 mail ravenna@acliservice.acli.it

–          SEDE zonale in Via Trieste n. 92/a (Ravenna) Tel. 0544-270709 o 0544-490100 mail ravenna@acliservice.acli.it

–          SEDE zonale in Via Baccarini 68/a (Ravenna) Tel. 0544-270709 o 0544-490100 mail ravenna@acliservice.acli.it

–          SEDE zonale di Lugo Viale Europa n. 2 Tel. 0545-32517 mail lugoacli@gmail.com

–          SEDE zonale di Faenza c/o Centro Comm.le La Filanda tel. 0546-680421 mail aclifaenza@gmail.com

Isee università: come incidono i requisiti di autonomia?

Settembre e ottobre sono mesi cruciali per gli studenti universitari, non solo perché gli insegnamenti riprendono a marciare, ma anche perché, dal punto di vista economico, è il periodo chiave nel quale vanno a definirsi le rette di frequenza che le famiglie dovranno pagare nel corso dell’anno accademico. Il metro per stabilirle, in relazione al nucleo di cui si fa parte, è ovviamente l’Isee Universitario, un terreno non sempre agevole sul quale è facile cadere in confusione, in particolare quando lo studente, vuoi perché coniugato, vuoi perché fuori sede, non abita più coi genitori, o anche quando i genitori stessi risultano non coniugati e non conviventi. Ecco perché in ambito universitario la domanda dell’Isee potrebbe rivelarsi un po’ più complicata del normale.

Prima però di entrare nel merito degli aspetti tecnici, è bene ricordare a tutte le famiglie e agli studenti che dovessero apprestarsi a richiedere l’Isee 2019, che le Dsu eventualmente già in essere a decorrere dal 1° gennaio 2019 resteranno valide sino al 31 dicembre di quest’anno. Di recente infatti l’Inps ha ricordato quanto già stabilito dal Decreto Legge 4/2019 (convertito dalla Legge 26/2019), e cioè che le Dsu presentate tra gennaio e agosto 2019 avranno come termine di validità il 31 dicembre 2019, lo stesso, in pratica, che era stato fissato per le Dsu presentate tra settembre e dicembre 2019. Nella sostanza, quindi, la scadenza è stata uniformata per tutte le Dsu al 31 dicembre (rimandiamo alla nostra news del 30 agosto).

Spostiamoci adesso in ambito Isee, cercando di capire dov’è che possono sorgere le maggiori difficoltà per le Dsu degli studenti. Ovviamente, la classica situazione dello studente che convive con entrambi i genitori e rientra quindi nel loro nucleo, non dà adito a dubbi: l’Isee sarà calcolato sulla base del nucleo formato dal ragazzo più i familiari. Un primo dubbio potrebbe sorgere con gli studenti che convivono con un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente. In tal caso la normativa Isee, che pure a volte prevede l’inclusione dei dati di genitori non presenti nel nucleo dello studente, non chiede altre informazioni se non appunto quelle del nucleo costituito dallo studente + l’unico genitore convivente.

Le cose si complicano un poco nel caso dei genitori non coniugati e non conviventi. Stavolta la locuzione “non coniugati” è cosa ben diversa dalla separazione legale. Il vincolo matrimoniale, infatti, potrebbe essere stato cancellato dal sopravvenuto divorzio oppure, semplicemente, potrebbe non esserci mai stato. Quindi se lo studente risiede con un solo genitore non convivente né mai coniugato (o divorziato) con l’altro, ecco che la domanda Isee potrebbe richiedere l’inclusione dei dati del nucleo familiare riconducibile al genitore non convivente, il quale a quel punto, se dovesse risultare coniugato con un’altra persona o dovesse avere figli da un’altra persona, sarebbe considerato in qualità di “componente aggiuntiva” al nucleo dello studente, altrimenti, se fosse non coniugato e senza altri figli, verrebbe incluso come “componente attratta”.

A monte va comunque ricordato che il genitore non convivente, in ogni caso, non verrebbe incluso né come componente aggiuntiva né come componente attratta se dovesse essere:

  • tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria;
  • escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.


Un’altra situazione che molto di frequente suscita dubbi è quella degli studenti non conviventi col nucleo d’origine. Va però fatto un distinguo. Un conto, infatti, sono i ragazzi fuori sede che si spostano non tanto per una questione di indipendenza economica quanto per motivi di opportunità di studio, restando comunque a carico dei genitori e di conseguenza attratti nel loro nucleo, un altro conto sono i ragazzi con residenza autonoma rispetto ai genitori che al tempo stesso studiano e lavorano, quindi con un certo margine di indipendenza economica. È per questi ultimi, quindi, che andrà valutato l’aspetto dell’autonomia al di fuori del nucleo d’origine. Premessa: ai fini Isee il concetto di autonomia presenta dei paletti ben precisi. Non basta, dunque, che uno studente lavori e viva da solo per essere definito autonomo. In tal senso occorrerà valutare la situazione un po’ più a fondo.

Per l’esattezza sono due i requisiti (non alternativi ma coesistenti) che costituiscono l’autonomia dello studente dal nucleo di origine, uno logistico, l’altro economico. Ovvero:

  • lo studente deve risultare residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  • lo studente deve presentare un’adeguata capacità di reddito, vale a dire una soglia di reddito annua pari almeno a 6.500 euro, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001.

 
Tali requisiti, per altro, potrebbero “intrecciarsi” con la condizione dell’eventuale coniuge. Ovvero, mentre nel caso di uno studente che vive da solo il requisito dell’autonomia dev’essere verificato in riferimento alla sua specifica situazione, nel caso invece di studenti coniugati che fanno parte di nuclei a sé stanti i requisiti dovranno essere verificati non più in funzione del singolo studente ma tenendo anche conto del coniuge.

In termini pratici, entrambi i coniugi dovranno risultare residenti fuori dalle unità abitative delle singole famiglie di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’università, e oltretutto dovranno risiedere in un alloggio che non sia di proprietà di un membro appartenente alle stesse famiglie di origine. Quanto invece all’adeguata capacità di reddito, originariamente la ratio della norma riferiva la soglia dei 6.500 euro “ad un nucleo familiare di una sola persona”; viceversa, coi successivi chiarimenti dell’INPS e del Ministero del Lavoro è stato disposto che nel caso di uno studente fiscalmente a carico del coniuge, o comunque provvisto di un reddito inferiore a 6.500 euro, l’autonomia può comunque sussistere se il medesimo coniuge dispone di un reddito pari almeno a 6.500 euro annui. Resta inteso che il ragionamento ha valore esclusivamente per le coppie sposate, non per quelle conviventi.

Reddito di cittadinanza

Di cosa si tratta

Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà: si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale. Il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Naspi.

 

Da quando è possibile farne richiesta

I cittadini possono richiederlo a partire dal 6 marzo 2019.

Il servizio di Caf Acli per l’inoltro della domanda.

Requisiti per farne richiesta – Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere:

  • maggiorenne
  • cittadino italiano o comunitario o di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • familiare di cittadino italiano o comunitario, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
  • residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (al momento della presentazione della domanda).

 

Requisiti per farne richiesta – Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

  • valore ISEE inferiore a 9.360 euro
  • valore del patrimonio immobiliare (ESCLUSA casa di abitazione) non superiore a 30.000 euro
  • valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per i nuclei famigliari con 1 solo componente, 8.000 euro per quelli con 2 componenti, 10.000 euro per quelli con 3 o più componenti (incrementati ulteriormente di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo)
  • valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il relativo parametro della scala di equivalenza dell’ISEE.
  • Nessun componente del nucleo deve essere in possesso di autoveicoli, navi e imbarcazioni.

 

Come si usufruisce del beneficio

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta (tempi più lunghi previsti per le prime domande) e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.

Il beneficio sarà erogato attraverso Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che verrà emessa da Poste Italiane. Con la carta è possibile:

  • l’acquisto di beni e servizi di base
  • prelievi di contante con soglia massima mensile proporzionale al numero di componenti del nucleo
  • di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo
  • di godere delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate

Non è invece possibile l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione

 

Come si perde il beneficio

Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:

  • non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale;
  • in caso di ispezione, venga trovato a svolgere attività lavorativa
  • non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo;
  • non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
  • non accetta almeno 1 di 3 offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la 1a offerta di lavoro congrua;
  • non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare
  • effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore.
Exit mobile version