Contabilità con Caf Acli
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PUOI COMPILARE IL 730 INVIANDOCI LA DOCUMENTAZIONE CON IL NUOVO SERVIZIO “ILMIOCAFONLINE” DEL PORTALE myCAF e caricare tu stesso la documentazione.
Hai un computer e uno scanner? Si può fare il 730 con noi online! Sarà proprio l’operatore della tua sede di riferimento a compilarlo, come sempre.
Ecco alcuni passaggi:
Documenti che possono essere utili:
– Carta di identità e codice fiscale
– Delega per accesso alla precompilata (scaricabile QUI)
– Codici fiscali dei familiari a carico
– Indicare se ci sono state variazioni di residenza nel 2020 o nel 2021 e i relativi dati temporali ed indirizzi.
– Certificazione Unica 2021 (CU 2020 redditi 2020) per ogni rapporto lavorativo/pensione percepito nel 2020
– Dati catastali degli immobili (escluso per chi ha già compilato da noi il 730 lo scorso anno se NON ha avuto variazioni)
– Oneri detraibili e deducibili (l’elenco è scaricabile QUI)
L’operatore verificherà la documentazione, vi potrà chiedere la documentazione mancante o poco chiara, e dopodiché inizierà la compilazione della vostra dichiarazione dei redditi.
Ecco i numeri da contattare per ogni sede:
– SEDE in Viale G.Galilei n. 45 (Ravenna) Tel. 0544-270709 o 0544-490100 mail ravenna@acliservice.acli.it
– SEDE zonale in Via Trieste n. 92/a (Ravenna) Tel. 0544-270709 o 0544-490100 mail ravenna@acliservice.acli.it
– SEDE zonale in Via Baccarini 68/a (Ravenna) Tel. 0544-270709 o 0544-490100 mail ravenna@acliservice.acli.it
– SEDE zonale di Lugo Viale Europa n. 2 Tel. 0545-32517 mail lugoacli@gmail.com
– SEDE zonale di Faenza c/o Centro Comm.le La Filanda tel. 0546-680421 mail aclifaenza@gmail.com
Settembre e ottobre sono mesi cruciali per gli studenti universitari,
non solo perché gli insegnamenti riprendono a marciare, ma anche perché,
dal punto di vista economico, è il periodo chiave nel quale vanno a
definirsi le rette di frequenza che le famiglie dovranno pagare nel
corso dell’anno accademico. Il metro per stabilirle, in relazione al
nucleo di cui si fa parte, è ovviamente l’Isee Universitario, un terreno
non sempre agevole sul quale è facile cadere in confusione, in
particolare quando lo studente, vuoi perché coniugato, vuoi perché fuori
sede, non abita più coi genitori, o anche quando i genitori stessi
risultano non coniugati e non conviventi. Ecco perché in ambito
universitario la domanda dell’Isee potrebbe rivelarsi un po’ più
complicata del normale.
Prima però di entrare nel merito degli aspetti tecnici, è bene ricordare
a tutte le famiglie e agli studenti che dovessero apprestarsi a
richiedere l’Isee 2019, che le Dsu eventualmente già in essere a
decorrere dal 1° gennaio 2019 resteranno valide sino al 31 dicembre di
quest’anno. Di recente infatti l’Inps ha ricordato quanto già stabilito
dal Decreto Legge 4/2019 (convertito dalla Legge 26/2019), e cioè che le
Dsu presentate tra gennaio e agosto 2019 avranno come termine di
validità il 31 dicembre 2019, lo stesso, in pratica, che era stato
fissato per le Dsu presentate tra settembre e dicembre 2019. Nella
sostanza, quindi, la scadenza è stata uniformata per tutte le Dsu al 31
dicembre (rimandiamo alla nostra news del 30 agosto).
Spostiamoci adesso in ambito Isee,
cercando di capire dov’è che possono sorgere le maggiori difficoltà per
le Dsu degli studenti. Ovviamente, la classica situazione dello
studente che convive con entrambi i genitori e rientra quindi nel loro
nucleo, non dà adito a dubbi: l’Isee sarà calcolato sulla base del
nucleo formato dal ragazzo più i familiari. Un primo dubbio potrebbe
sorgere con gli studenti che convivono con un solo genitore, mentre
l’altro risulta separato legalmente. In tal caso la normativa Isee, che
pure a volte prevede l’inclusione dei dati di genitori non presenti nel
nucleo dello studente, non chiede altre informazioni se non appunto
quelle del nucleo costituito dallo studente + l’unico genitore
convivente.
Le cose si complicano un poco nel caso dei genitori non coniugati e non
conviventi. Stavolta la locuzione “non coniugati” è cosa ben diversa
dalla separazione legale. Il vincolo matrimoniale, infatti, potrebbe
essere stato cancellato dal sopravvenuto divorzio oppure, semplicemente,
potrebbe non esserci mai stato. Quindi se lo studente risiede con un
solo genitore non convivente né mai coniugato (o divorziato) con
l’altro, ecco che la domanda Isee potrebbe richiedere l’inclusione dei
dati del nucleo familiare riconducibile al genitore non convivente, il
quale a quel punto, se dovesse risultare coniugato con un’altra persona o
dovesse avere figli da un’altra persona, sarebbe considerato in qualità
di “componente aggiuntiva” al nucleo dello studente, altrimenti, se
fosse non coniugato e senza altri figli, verrebbe incluso come
“componente attratta”.
A monte va comunque ricordato che il genitore non convivente, in ogni
caso, non verrebbe incluso né come componente aggiuntiva né come
componente attratta se dovesse essere:
Un’altra situazione che molto di frequente suscita dubbi è quella degli
studenti non conviventi col nucleo d’origine. Va però fatto un
distinguo. Un conto, infatti, sono i ragazzi fuori sede che si spostano
non tanto per una questione di indipendenza economica quanto per motivi
di opportunità di studio, restando comunque a carico dei genitori e di
conseguenza attratti nel loro nucleo, un altro conto sono i ragazzi con
residenza autonoma rispetto ai genitori che al tempo stesso studiano e
lavorano, quindi con un certo margine di indipendenza economica. È per
questi ultimi, quindi, che andrà valutato l’aspetto dell’autonomia al di
fuori del nucleo d’origine. Premessa: ai fini Isee il concetto di
autonomia presenta dei paletti ben precisi. Non basta, dunque, che uno
studente lavori e viva da solo per essere definito autonomo. In tal
senso occorrerà valutare la situazione un po’ più a fondo.
Per l’esattezza sono due i requisiti (non alternativi ma coesistenti)
che costituiscono l’autonomia dello studente dal nucleo di origine, uno
logistico, l’altro economico. Ovvero:
Tali requisiti, per altro, potrebbero “intrecciarsi” con la condizione
dell’eventuale coniuge. Ovvero, mentre nel caso di uno studente che vive
da solo il requisito dell’autonomia dev’essere verificato in
riferimento alla sua specifica situazione, nel caso invece di studenti
coniugati che fanno parte di nuclei a sé stanti i requisiti dovranno
essere verificati non più in funzione del singolo studente ma tenendo
anche conto del coniuge.
In termini pratici, entrambi i coniugi dovranno risultare residenti
fuori dalle unità abitative delle singole famiglie di origine da almeno
due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione
all’università, e oltretutto dovranno risiedere in un alloggio che non
sia di proprietà di un membro appartenente alle stesse famiglie di
origine. Quanto invece all’adeguata capacità di reddito, originariamente
la ratio della norma riferiva la soglia dei 6.500 euro “ad un nucleo
familiare di una sola persona”; viceversa, coi successivi chiarimenti
dell’INPS e del Ministero del Lavoro è stato disposto che nel caso di
uno studente fiscalmente a carico del coniuge, o comunque provvisto di
un reddito inferiore a 6.500 euro, l’autonomia può comunque sussistere
se il medesimo coniuge dispone di un reddito pari almeno a 6.500 euro
annui. Resta inteso che il ragionamento ha valore esclusivamente per le
coppie sposate, non per quelle conviventi.
Di cosa si tratta
Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà: si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale. Il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Naspi.
Da quando è possibile farne richiesta
I cittadini possono richiederlo a partire dal 6 marzo 2019.
Il servizio di Caf Acli per l’inoltro della domanda.
Requisiti per farne richiesta – Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere:
Requisiti per farne richiesta – Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
Come si usufruisce del beneficio
Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta (tempi più lunghi previsti per le prime domande) e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.
Il beneficio sarà erogato attraverso Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che verrà emessa da Poste Italiane. Con la carta è possibile:
Non è invece possibile l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione
Come si perde il beneficio
Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare: