A seguito del Decreto Legge in vigore da oggi 26 aprile 2021 si comunica che è ammessa la sola somministrazione di alimenti e bevande con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto rivolta ai soli soci, secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.
E’ consentito l’asporto fino alle 18 e la consumazione all’aperto fino alle ore 22.00. Ogni tavolo può ospitare un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi.
L’attività di somministrazione che si andrà a riattivare in zona gialla (e pertanto, con la sospensione delle attività istituzionali) presso la sede sociale non potrà essere trattata in regime di de-commercializzazione. Il circolo inserirà i corrispettivi nella dichiarazione dei redditi che andrà a presentare il prossimo anno, con riferimento all’anno in corso.
Se l’attività è svolta saltuariamente o senza una specifica organizzazione di impresa (ad esempio, i volontari ed i lavoratori sono gli stessi ordinariamente impiegati nelle attività istituzionali) e gli importi
complessivamente ricavati non assumano rilevanza economica, ma si qualificano come chiaramente funzionali al raggiungimento degli obiettivi sottostanti il varo della disposizione agevolativa, ossia la copertura degli oneri fissi per assicurare la sopravvivenza della struttura ed il suo traguardo verso la fase post-pandemica, si può ragionevolmente ritenere che essi si collochino fuori campo IVA, per cui non saranno assoggettati
al tributo né si dovranno attivare adempimenti strumentali quali dichiarazioni, certificazione, attivazione della contabilità.
Restano sospese le attività istituzionali per esempio il gioco di carte, ecc.; inoltre si ricorda che le assemblee dei soci possono essere svolte solo in modalità online.